autocrinia f

  1. (biologia) Produzione da parte di cellule, anche di natura neoplastica, dei fattori di crescita necessarî per l’attivazione e la replicazione delle cellule medesime.
  2. (diritto) Produzione della norma giuridica da parte dello stesso soggetto che ne è il destinatario[1].
au | to | cri | nì | a

dal greco αὐτός autós, "stesso", e κρίνω «secernere».

  1. Nella vita amministrativa degli organi costituzionali, lo si fa discendere (v. Barbara Randazzo, L'autodichia della Camera e il diritto al giudice una condanna a metà. Il commento, Giornale di diritto amministrativo 10/2009, p. 1051 e seguenti) dalla concezione tradizionale dell'autodichia (per il cui inizio di superamento v. la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2014): la sottrazione alla legge “esterna” delle Camere stesse (v. posizione espressa dal Governo italiano nella seduta della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2 dicembre 2008 nella causa Savino ed altri contro Italia) sarebbe la proiezione di diritto sostanziale della giurisdizione domestica. Pertanto, laddove la legge non sia espressamente richiamata da decisioni degli organi interni, competenti a disciplinare un qualsiasi aspetto della vita delle Camere, ad essa sarebbe inibito di disciplinare automaticamente aspetti importanti come il rapporto di lavoro dei dipendenti, la regolamentazione delle forniture e dei lavori degli appaltatori; una sua lettura più recente è offerta, infine, da Francesco Bertolino, Autodichia delle camere. La corte costituzionale indica la strada per vagliare la legittimità di un antico privilegio.